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Riforma del condominio 2026: cosa propone il DDL e a che punto è

Aggiornato il 5 ottobre 2026A cura del team HelpwebnetLettura: 8 minuti

La «riforma del condominio 2026» è una proposta, non una legge: il disegno di legge S. 1816, presentato al Senato il 24 febbraio 2026, è all'esame della Commissione Giustizia. Oggi valgono le regole della legge 220/2012. Il testo propone, tra l'altro, l'estratto del conto corrente condominiale online ogni trimestre, un termine di trenta giorni per il passaggio di consegne e la certificazione UNI 10801 per gli amministratori dei condomini più grandi.

In breve
  • Il DDL S. 1816/2026 non è in vigore: il testo può cambiare o non essere approvato.
  • La precedente proposta alla Camera (AC 2692) risulta ritirata.
  • Proposte chiave: estratto conto online trimestrale, consegne entro 30 giorni, polizza obbligatoria, UNI 10801 per i condomini grandi, detrazione fino a 500 euro del compenso dell'amministratore.
  • Già oggi: conto corrente intestato al condominio obbligatorio e diritto di vedere la rendicontazione periodica (art. 1129 c.c.).
  • Questa pagina riporta la data dell'ultimo controllo: verificala prima di decidere.
Facciata in mattoni di un palazzo d'epoca con persiane bianche, balconi in ferro e alberi davanti
Finché il DDL non diventa legge, nei condomini continuano a valere le regole della riforma del 2012.

È legge? No: è una proposta, oggi valgono le regole della L. 220/2012

Molti articoli titolano «nuova legge sul condominio». Al 5 ottobre 2026 non è così. Il testo di cui si parla è il disegno di legge S. 1816, «Nuove disposizioni in materia di disciplina del condominio negli edifici», d'iniziativa dei senatori Tosato, Stefani, Bergesio, Bizzotto, Cantù, Dreosto e Minasi, comunicato alla Presidenza del Senato il 24 febbraio 2026.

Finché non viene approvato da entrambe le Camere e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, restano in vigore il Codice civile (artt. 1117-1139) e le disposizioni di attuazione come modificati dalla legge 220/2012.

Cronologia: dalla proposta alla Camera al DDL al Senato

DataCosa è successoFonte
11 novembre 2025Presentata alla Camera la proposta di legge C. 2692 (Gardini e altri) su parti comuni, amministratore, revisore ed elenco nazionale degli amministratoriCamera dei deputati
16 dicembre 2025C. 2692 assegnata alla Commissione Giustizia della Camera; in seguito risulta ritirataCamera dei deputati
24 febbraio 2026Comunicato alla Presidenza del Senato il DDL S. 1816Testo del DDL
18 marzo 2026Assegnato alla 2ª Commissione Giustizia del Senato in sede redigenteRiviste specializzate
21 aprile 2026Avvio dell'esame in Commissione, secondo le riviste specializzateRiviste specializzate

In sede redigente la Commissione esamina e vota il testo articolo per articolo; all'Assemblea del Senato resta il voto finale. Dopo, il testo deve passare alla Camera.

Cosa propone il DDL 1816

Riassumiamo le proposte dal testo depositato al Senato. Ogni punto può essere modificato durante l'esame.

TemaOggi (norma vigente)Cosa propone il DDL
Trasparenza del conto correnteConto intestato al condominio obbligatorio; ogni condòmino, tramite l'amministratore, può vedere ed estrarre copia della rendicontazione periodica (art. 1129, settimo comma)Estratto del conto pubblicato online, in un'area riservata ai condòmini, entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre, a pena di revoca
Passaggio di consegneConsegna di tutta la documentazione alla cessazione e attività urgenti senza ulteriori compensi (art. 1129, ottavo comma)Consegna entro 30 giorni dalla cessazione; per le attività urgenti compensi proporzionali fino a un dodicesimo dell'ultimo compenso annuale
Durata dell'incaricoUn anno, rinnovato per eguale durataRinnovo automatico di anno in anno fino a revoca o dimissioni
CompensoVa specificato analiticamente a pena di nullità della nominaA pena di annullabilità; l'importo vale anche per i rinnovi fino a nuova delibera
Morosità e serviziSospensione dei servizi separabili dopo un semestre di mora (art. 63 disp. att.)Semestre calcolato sullo scadenzario delle rate deliberato, «indipendentemente dalla natura del servizio»
Chi compra casaResponsabile in solido per l'anno in corso e il precedenteAnno in corso e due esercizi precedenti; prima del rogito dichiarazione dell'amministratore sulla morosità, tramite il notaio
PolizzaFacoltativa per il condominioApprovazione obbligatoria di una polizza per perimento dell'edificio e responsabilità civile verso terzi
Requisiti dell'amministratoreRequisiti dell'art. 71-bis disp. att.Certificazione UNI 10801:2024 per chi amministra stabili con bilanci oltre 100.000 euro o più di 50 unità; abrogata l'esenzione per il condòmino-amministratore
Lavori obbligatori per la sicurezzaMaggioranze ordinarie dell'art. 1136Approvazione con un terzo degli intervenuti e un terzo del valore dell'edificio
Fisco—Detrazione del compenso dell'amministratore fino a 500 euro l'anno per l'abitazione principale

Il testo contiene anche altre misure: limiti alle deleghe all'amministratore nei supercondomìni, responsabilità del condòmino per le infrazioni al regolamento commesse da chi usa il suo immobile, responsabilità solidale dell'inquilino per le spese di riscaldamento e condizionamento.

Cosa è già legge oggi

Molte «novità» citate online esistono già dal 2013. Ecco quelle più utili da conoscere:

Cosa cambierebbe per il condòmino

Se il testo fosse approvato così com'è, per chi abita in condominio le differenze più visibili sarebbero tre: un estratto del conto consultabile online ogni trimestre, un passaggio di consegne con una scadenza precisa, e una responsabilità più lunga (fino a due esercizi precedenti) per chi compra casa. Per chi vende, sarebbe importante arrivare al rogito con la dichiarazione dell'amministratore sulla morosità.

Molte di queste cose, però, si possono ottenere già oggi con una delibera e con strumenti di trasparenza scelti dall'assemblea. NoiCondomini nasce per questo: rate, rendiconti e assemblee spiegati in frasi semplici e un archivio che resta al condominio. Scopri come funziona.

Ultimo aggiornamento

Controllato il 5 ottobre 2026. Il DDL S. 1816 non risulta approvato: secondo le fonti consultate è all'esame della 2ª Commissione Giustizia del Senato. Lo stato in tempo reale è nella scheda dei disegni di legge sul sito del Senato (cerca «1816»). Aggiorneremo questa pagina quando l'iter farà un passo avanti.

Domande frequenti

La riforma del condominio 2026 è già in vigore?

No. Al 5 ottobre 2026 il DDL S. 1816 è una proposta all'esame del Senato: valgono le norme vigenti del Codice civile come modificate dalla legge 220/2012.

Il conto corrente del condominio è già obbligatorio?

Sì. Dalla legge 220/2012 l'amministratore deve far transitare le somme su un conto intestato al condominio, e ogni condòmino può chiedere di vedere la rendicontazione periodica (art. 1129 c.c.).

Cosa cambierebbe per gli amministratori?

Il DDL propone tra l'altro la certificazione UNI 10801:2024 per chi amministra condomini con bilanci oltre 100.000 euro o più di 50 unità, l'estratto conto online trimestrale e un termine di 30 giorni per le consegne. Il testo può cambiare durante l'iter.

Che fine ha fatto la proposta della Camera?

La proposta di legge C. 2692, presentata alla Camera l'11 novembre 2025, risulta ritirata secondo la scheda della Camera dei deputati.

Chi compra casa pagherà più arretrati?

Oggi l'acquirente risponde in solido per l'anno in corso e quello precedente. Il DDL propone di estendere la responsabilità a due esercizi precedenti, ma non è ancora legge.

Nota. Informazioni generali aggiornate al 5 ottobre 2026, non consulenza legale. Gli esempi numerici sono inventati. Per un caso concreto fai riferimento al tuo regolamento, all'amministratore o a un professionista.

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Fonti: DDL S. 1816/2026, testo depositato al Senato (copia su informazionefiscale.it) · Camera dei deputati, scheda della proposta C. 2692 · Legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Normattiva) · Codice civile, art. 1129 (Normattiva) · Art. 63 disp. att. c.c. (Brocardi) · Tutela Condomini, cosa c'è davvero nel DDL 1816 · BibLus, iter del DDL 1816

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