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Guide per i condòmini

Maggioranze nell'assemblea condominiale: la tabella chiara

Aggiornato il 5 ottobre 2026A cura del team HelpwebnetLettura: 8 minuti

In assemblea di condominio ogni decisione deve superare due soglie: il numero di condòmini (teste) e il valore in millesimi. In prima convocazione l'assemblea è valida con due terzi del valore e la maggioranza dei condòmini e delibera con la maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi; in seconda bastano un terzo e un terzo, ma nomina dell'amministratore e lavori straordinari importanti richiedono sempre 500 millesimi (art. 1136 c.c.).

In breve
  • Si contano sempre due cose: teste e millesimi.
  • Prima convocazione: costituzione con 667 millesimi e maggioranza dei condòmini; delibera con 500 millesimi.
  • Seconda convocazione: costituzione con 334 millesimi e un terzo dei condòmini; delibera ordinaria con 334 millesimi.
  • Amministratore, liti, lavori straordinari importanti, regolamento: 500 millesimi anche in seconda convocazione; altre innovazioni 667; destinazione d'uso delle parti comuni 800.
Riunione vista da dietro: una donna seduta alza la mano per votare
In assemblea si contano sempre due cose: quante persone votano e quanti millesimi rappresentano.

Due numeri da contare sempre: teste e millesimi

In assemblea ogni decisione si misura due volte:

Una delibera passa solo se raggiunge entrambe le soglie. Per questo un singolo condòmino con molti millesimi non decide da solo, e tanti condòmini con pochi millesimi nemmeno.

Le soglie sono di due tipi: il quorum costitutivo (quanti devono esserci perché l'assemblea sia valida) e il quorum deliberativo (quanti devono votare sì perché la decisione passi).

Quorum costitutivo in prima e seconda convocazione

Prima convocazioneSeconda convocazione
Per essere valida servonoi due terzi del valore (667 millesimi) e la maggioranza dei partecipanti al condominioalmeno un terzo del valore (334 millesimi) e un terzo dei partecipanti
Una delibera ordinaria passa conla maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore (500 millesimi)la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore (334 millesimi)
RiferimentoArt. 1136, commi 1 e 2, c.c.Art. 1136, comma 3, c.c.

La seconda convocazione si tiene se la prima non raggiunge il numero legale. Deve essere in un giorno successivo alla prima (mai nello stesso giorno solare) e comunque entro dieci giorni da essa (art. 1136 c.c. e art. 66 disp. att.). L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve arrivare almeno cinque giorni prima della prima convocazione, con raccomandata, PEC, fax o consegna a mano (art. 66 disp. att.).

Nota. I numeri in millesimi (667, 334) sono arrotondati per eccesso: due terzi di 1.000 sono 666,67 e un terzo è 333,33, quindi con millesimi interi servono almeno 667 e 334.

Tabella delle maggioranze per tipo di decisione

Alcune decisioni richiedono sempre la maggioranza «rinforzata» del secondo comma dell'art. 1136, anche in seconda convocazione. Altre ne richiedono una ancora più alta.

DecisioneTesteMillesimiNorma
Approvazione di rendiconto e preventivo, manutenzione ordinaria (prima convocazione)Maggioranza degli intervenutiAlmeno 500Art. 1136, c. 2
Le stesse decisioni in seconda convocazioneMaggioranza degli intervenutiAlmeno 334Art. 1136, c. 3
Nomina e revoca dell'amministratoreMaggioranza degli intervenutiAlmeno 500, sempreArt. 1136, c. 4; art. 1129
Liti che vanno oltre i poteri dell'amministratoreMaggioranza degli intervenutiAlmeno 500, sempreArt. 1136, c. 4
Ricostruzione dell'edificio e riparazioni straordinarie di notevole entitàMaggioranza degli intervenutiAlmeno 500, sempreArt. 1136, c. 4
Innovazioni per sicurezza e salubrità, eliminazione delle barriere architettoniche, risparmio energetico, parcheggi, impianti da fonti rinnovabili, impianti centralizzati di ricezioneMaggioranza degli intervenutiAlmeno 500, sempreArt. 1120, c. 2; art. 1136, c. 4
Videosorveglianza sulle parti comuniMaggioranza degli intervenutiAlmeno 500, sempreArt. 1122-ter; art. 1136, c. 4
Approvazione del regolamento di condominioMaggioranza degli intervenutiAlmeno 500Art. 1138
Nomina del revisore dei contiCome per la nomina dell'amministratoreAlmeno 500Art. 1130-bis
Altre innovazioni per migliorare le cose comuni o renderne l'uso più comodoMaggioranza degli intervenutiAlmeno 667 (due terzi)Art. 1120, c. 1; art. 1136, c. 5
Modifica della destinazione d'uso delle parti comuniQuattro quinti dei partecipanti al condominioAlmeno 800 (quattro quinti)Art. 1117-ter
Rettifica dei millesimi per errore o alterazione oltre un quintoMaggioranza degli intervenutiAlmeno 500Art. 69 disp. att.
Modifica dei millesimi in tutti gli altri casiTutti1.000 (unanimità)Art. 69 disp. att.
Partecipazione in videoconferenza se il regolamento non la prevedeConsenso della maggioranza dei condòmini—Art. 66, c. 6, disp. att.

Per la modifica della destinazione d'uso la legge prevede anche formalità particolari: avviso affisso per almeno trenta giorni e convocazione che arrivi almeno venti giorni prima (art. 1117-ter c.c.).

Esempio pratico con un condominio di 12 unità (dati fittizi)

Un condominio inventato ha 12 condòmini, uno per appartamento. Vediamo cosa serve.

SogliaPrima convocazioneSeconda convocazione
Presenti per costituire l'assembleaalmeno 7 condòmini e 667 millesimialmeno 4 condòmini e 334 millesimi
Voti per approvare il rendicontomaggioranza dei presenti e almeno 500 millesimimaggioranza dei presenti e almeno 334 millesimi
Voti per nominare l'amministratoremaggioranza dei presenti e almeno 500 millesimi, in entrambe le convocazioni

La prima convocazione va deserta. In seconda si presentano 5 condòmini con 420 millesimi: l'assemblea è valida (5 è più di 4, e 420 più di 334).

Deleghe: limiti (art. 67 disp. att.)

Esempio: in un condominio di 30 condòmini, un delegato può rappresentare al massimo 6 condòmini (un quinto di 30) e al massimo 200 millesimi.

Cosa succede se la delibera è presa senza maggioranza

Una delibera approvata senza le maggioranze di legge è, di regola, annullabile: secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 9839 del 2021) la nullità riguarda solo casi più gravi, come la mancanza degli elementi essenziali o un oggetto impossibile o illecito. Lo stesso vale se qualcuno non è stato convocato regolarmente (art. 66 disp. att.).

  1. Chi può impugnare: il condòmino assente, dissenziente o astenuto.
  2. Entro quando: 30 giorni, dalla data della delibera per chi era presente, dalla comunicazione della delibera per chi era assente (art. 1137 c.c.).
  3. Nel frattempo: la delibera resta obbligatoria per tutti, salvo che il giudice ne sospenda l'esecuzione.

Per questo conviene leggere subito il verbale: è il documento che riporta presenti, millesimi e voti, e dal quale si capisce se le soglie sono state rispettate.

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Domande frequenti

Quanti millesimi servono in seconda convocazione?

L'assemblea è valida con almeno un terzo del valore (334 millesimi) e un terzo dei condòmini; le delibere ordinarie richiedono la maggioranza degli intervenuti con almeno un terzo del valore.

Che maggioranza serve per nominare l'amministratore?

Quella dell'art. 1136, secondo comma: maggioranza degli intervenuti con almeno metà del valore dell'edificio (500 millesimi), sia in prima sia in seconda convocazione.

Le maggioranze si possono cambiare con il regolamento?

No. Il regolamento non può derogare all'art. 1136 c.c. (art. 1138) né agli artt. 66, 67 e 69 delle disposizioni di attuazione (art. 72 disp. att.).

Quante deleghe può avere una persona?

Se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore. All'amministratore non si possono conferire deleghe.

Entro quando si impugna una delibera presa senza maggioranza?

Entro 30 giorni: dalla data della delibera per presenti dissenzienti o astenuti, dalla comunicazione per gli assenti (art. 1137 c.c.).

Nota. Informazioni generali aggiornate al 5 ottobre 2026, non consulenza legale. Gli esempi numerici sono inventati. Per un caso concreto fai riferimento al tuo regolamento, all'amministratore o a un professionista.

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Fonti: Codice civile, art. 1136 (Normattiva) · Codice civile, art. 1120 (Normattiva) · Codice civile, art. 1129 (Normattiva) · Codice civile, art. 1117-ter (Brocardi) · Codice civile, art. 1137 (Normattiva) · Codice civile, art. 1138 (Normattiva) · Disposizioni di attuazione c.c., artt. 66, 67, 69, 72 (Normattiva) · Legge 220/2012 (Normattiva) · Cass. SS.UU. n. 9839/2021, sintesi (Diritto.it)

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